IL PRETORE
   A scioglimento della riserva del 18 aprile 1997 letti gli  atti  di
 causa,  ha  pronunziato  in data 22 aprile 1997 la seguente ordinanza
 nella  causa  civile  al  n.  8363/94  del  registro  generale,   tra
 Brancaccio  Rosa  +  6  rappresentati  e difesi dall'avv. V. Barbato,
 ricorrenti,  e  l'I.N.P.S.  in  persona  del  legale   rappresentante
 pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.
   Con   ricorso  depositato  il  29  dicembre  1994  Brancaccio  Rosa
 premettendo di essere titolare di pensione diretta e di  pensione  di
 reversibilita',  chiedeva  al  pretore,  in  funzione  di giudice del
 lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della  pensione  di
 reversibilita'  in misura del 60% della pensione spettante al coniuge
 deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo  da
 quest'ultimo   percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto  a
 percepire, cosi' come  statuito  dalla  sentenza  n.  495  del  29-31
 dicembre   1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si  costituiva  l'I.N.P.S.  nel  termine di cui all'art. 416 c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996,  n.  662,  che  all'art.  1, commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e  n. 240 del 1994.
   All'udienza del 18 aprile 1997 il pretore disponeva la riunione  al
 giudizio proposto da Brancaccio Rosa degli altri proposti da Ruggiero
 Maria  Carmela,  Sarno  Diodato,  quale procuratore speciale Ambruosi
 Michelina, Fezza Vincenzo, D'Avino Tommaso, Casanova  Maria,  Parlato
 Maria,  aventi  ad  oggetto la medesima questione. Il procuratore dei
 ricorrenti  sollevava  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1,  commi  181,  182  e  183 della legge n. 662/1996, in
 riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini  che
 appresso si riportano.
   2)  In  primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle somme  maturare  fino  al  31  dicembre  1995  sui  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   delle    sentenze    della    Corte
 costituzionale    n.  495  del  1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...";  asseriva  infatti che tale disciplina realizza sotto
 un duplice aspetto una deroga al diritto comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  Stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e'
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2)  Sosteneva  inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3 Cost. ed il comma 182 dell'art. 1 della legge   n. 662/1996,  nella
 parte   in   cui   quest'ultimo  dispone  che  "nella  determinazione
 dell'importo  maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono   gli
 interessi  e  la  rivalutazione  monetaria", in quanto, essendo ormai
 assodato il diritto alla rivalutazione monetaria  ed  agli  interessi
 legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione
 di  natura  previdenziale,  appare illogico sancirne l'esclusione nei
 confronti di talune  categorie  di  crediti;  in  particolare  appare
 ingiustificata  la  disparita' di trattamento che viene a verificarsi
 nei confronti  dei  destinatari  della  disposizione  legislativa  in
 discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.
   3)  In  relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 nn.  495/1993  e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi in contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto abilita l'ente
 debitore a corrispondere le  somme  dovute  ai  pensionati  in  lungo
 margine  di  tempo,  senza  tener  conto che l'elevata eta' di questi
 ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima  che
 sia  intervenuto  l'integrale  pagamento,  e  senza che alcun diritto
 possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di  esonerare
 in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.
   4)  Infine  prospettava  il possibile contrasto con l'art. 24 Cost.
 del comma 183, norma che dispone: "I giudizi pendenti  alla  data  di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di  cui  ai  commi  181  e  182 del presente articolo sono dichiarati
 estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le  parti.  I
 provvedimenti  giudiziari  non  ancora  passati  in giudicato restano
 privi  di  effetto".    Asseriva  infatti  che  intanto  puo'   dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo  teso  a  definire  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente soddisfatta, comunque arricchita  dalla  nuova  previsione
 normativa;  nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso
 che sugli importi maturati fino al 31 dicembre  1995  in  favore  dei
 pensionati  interessati possano essere computati gli interessi legali
 e   la   rivalutazione   monetaria,   nonostante    la    consolidata
 interpretazione  giurisprudenziale  di  senso contratio, menomando in
 maniera  pregnante  il  diritto  di  difesa  degli   interessati,   e
 sosttraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene  questo pretore che la questione di costituzionalita' cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della definizione del presente  giudizio,  in  quanto  esso  riguarda
 proprio,  come  sopra  si e' esposto, la materia che e' oggetto della
 pronuncia della Corte costituzionale n.  495/1993,  poi  disciplinata
 dall'art.  1,  commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, non sia manifestamente infondata per tutti  i  rilievi  poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.